Una svolta epocale negli assetti patrimoniali postconiugali: la rivoluzione delle Sezioni Unite sul trasferimento immobiliare in sede di separazione e divorzio

Una svolta epocale negli assetti patrimoniali postconiugali: la rivoluzione delle Sezioni Unite sul trasferimento immobiliare in sede di separazione e divorzio

Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione introducono una significativa innovazione sistematica nell’interpretazione degli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto. Il principio affermato – secondo cui è pienamente ammissibile, nell’ambito di tali procedimenti, l’inserimento di pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari ad effetti reali immediati, purché assistite da idonea forma scritta e inserite nel verbale d’udienza – si configura come un radicale superamento degli orientamenti più restrittivi, sinora dominanti presso numerosi tribunali.

La pronuncia si distingue per il suo impianto ricostruttivo organico e coerente, che valorizza l’autonomia privata quale fondamento dell’accordo della crisi coniugale e ne riconosce la natura di vero e proprio contratto atipico (o “contratto post-matrimoniale”), idoneo a produrre effetti traslativi diretti, senza necessità di ricorso al formalismo dell’atto notarile. In tal modo, la Corte reinterpreta in senso estensivo la funzione del verbale d’udienza, riconoscendogli natura di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, dunque, idoneità a costituire titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c.

Ancor più innovativa si rivela la reinterpretazione del D.L. n. 78/2010, art. 19, nella parte in cui la Corte, discostandosi da un’applicazione formalistica, afferma che i controlli richiesti dalla norma – pur imprescindibili – non debbano necessariamente essere svolti dal notaio, potendo gli stessi essere soddisfatti attraverso perizia tecnica giurata o attestazioni equivalenti, prodotte nel processo e validate dal giudice.

Si assiste dunque a un vero cambio di paradigma, che restituisce effettività alla libertà negoziale delle parti in un ambito – quello della crisi familiare – da sempre connotato da delicatezza e necessità di soluzioni rapide e stabili. La sentenza apre la strada a una nuova stagione interpretativa, che pone al centro la funzione compositiva del processo familiare quale sede privilegiata per la definizione dell’intera vicenda relazionale, anche sotto il profilo patrimoniale.

Alla luce di quanto esposto, la pronuncia si colloca come una delle decisioni di maggiore impatto sistematico degli ultimi anni, destinata a orientare in modo duraturo sia la prassi giudiziaria che l’elaborazione dottrinale.

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