Cassazione Civile, Sezione Unite, sentenza n. 6481 del 18.3.2026

Le Sezioni Unite si esprimono in materia di domanda di risoluzione per inadempimento (connesse a restituzioni o risarcimenti) proposte e trascritte prima della dichiarazione di fallimento, stabilendo che le stesse diventano improcedibili nel rito ordinario, e devono essere proseguite esclusivamente nel rito fallimentare (accertamento del passivo).

I principi fondamentale enunciati dalla sentenza sono i seguenti:
Improcedibilità nel rito ordinario “La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato”

Competenza Fallimentare “La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria”

Nessun onere di riassunzione “Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio”

Trascrizione “In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell’atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.”.

Questa pronuncia mira a garantire il principio della par condicio creditorum e la concentrazione delle controversie attinenti al fallimento presso il giudice delegato.

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