Le Sezioni Unite: la cancellazione della società non estingue i suoi creditiCass. S.U., 16 luglio 2025, n. 19750

Con la sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiudono un lungo contrasto giurisprudenziale su una questione di grande rilevanza pratica: i crediti di una società cancellata dal registro delle imprese si estinguono se non sono stati iscritti nel bilancio di liquidazione?
La risposta è no.


Il contrasto risolto


Prima di questa pronuncia convivevano due orientamenti opposti. Secondo il primo — inaugurato da Cass. S.U. nn. 6070-6071/2013 — la mancata iscrizione dei crediti incerti in bilancio comportava una presunzione di rinuncia tacita, precludendo ai soci di agire. Secondo il secondo orientamento (Cass. n. 9464/2020; n. 30075/2020), invece, la cancellazione non estingue automaticamente i crediti, e la rinuncia va rigorosamente provata da chi la invoca. Le Sezioni Unite aderiscono a quest’ultima posizione.


Il principio di diritto


«L’estinzione della società non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore: a tal fine, non risulta sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinuncia.»
La motivazione è solida su tre fronti. Sul piano contabile: i crediti incerti o illiquidi non possono essere iscritti in bilancio per il principio di prudenza (art. 2423-bis c.c.) — la loro assenza è un obbligo contabile, non un segnale di volontà abdicativa. Sul piano negoziale: la remissione del debito (art. 1236 c.c.) è un negozio recettizio che richiede una dichiarazione inequivoca rivolta allo specifico debitore, non un atto di pubblicità generica come il deposito del bilancio. Sul piano probatorio: poiché la regola è la successione dei soci nei residui attivi, è il debitore a dover provare l’esistenza di una rinuncia — non il socio che agisce in giudizio.


Cosa cambia in pratica

  1. I soci di società cancellate possono agire per far valere crediti non iscritti in bilancio — tipicamente ripetizione di indebito bancario, crediti commerciali contestati, rimborsi fiscali — senza che la sola omissione contabile li precluda.
  2. I debitori di società estinte non possono più opporre il silenzio del bilancio di liquidazione come prova della rinuncia: devono dimostrare una volontà remissoria specifica e comunicata.
  3. Sul fronte del contenzioso bancario, la Corte ribadisce altresì l’interesse ad agire per l’accertamento del saldo depurato di clausole illegittime anche prima della chiusura del conto e in assenza di rimesse solutorie.


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