L’art. 96 c.p.c. prevede una forma specifica di risarcimento per chi subisce un’esecuzione forzata condotta in modo incauto o abusivo. In pratica: se il creditore ha portato avanti un pignoramento senza la dovuta attenzione, e il titolo su cui si basava si rivela poi invalido, il danneggiato può chiedere al giudice di essere risarcito per tutto quello che ha sofferto.
Come funziona?
Perché scatti questa responsabilità devono ricorrere due condizioni:
Un requisito oggettivo: il diritto di procedere esecutivamente non esisteva, o è venuto meno nel corso della procedura.
Un requisito soggettivo: il creditore non ha usato la normale diligenza. Non serve dimostrare che abbia agito in malafede o con colpa grave , basta la colpa lieve. In altre parole, è sufficiente che avrebbe dovuto accorgersi, con un minimo di attenzione, che il suo titolo era a rischio.
La Cassazione è chiarissima sul punto: ciò che conta è che il creditore abbia avviato o portato avanti l’intera procedura pur non avendo in mano un titolo valido che lo legittimasse a farlo (Cass. n. 3172/2025). E il metro di giudizio è severo proprio perché il pignoramento incide direttamente sul patrimonio del debitore: chi colpisce deve farlo con la massima cautela (Cass. n. 17902/2010).
Quali danni si possono chiedere?
Tutti quelli causalmente riconducibili all’esecuzione illegittima: spese legali e peritali, perdita di opportunità commerciali, blocco della gestione societaria, stress e disagio personale, danno reputazionale. L’art. 96, comma 2, è norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c. e copre in modo esaustivo l’intero perimetro dei pregiudizi da esecuzione forzata illegittima (Cass. S.U. n. 253/1999): non è quindi possibile aggirarlo ricorrendo alla responsabilità aquiliana ordinaria per gli stessi fatti.
La novità della riforma Cartabia
Con il D.Lgs. n. 149/2022 il legislatore ha voluto dare alla norma un’impronta ancora più sanzionatoria. In tutti i casi di responsabilità aggravata, il giudice può ora condannare la parte soccombente , oltre al risarcimento in favore della controparte , anche al pagamento di una somma da € 500 a € 5.000 in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di compensazione per il danno arrecato all’amministrazione della giustizia. Un segnale chiaro: chi abusa dello strumento esecutivo non danneggia solo la controparte, ma l’intero sistema giudiziario.
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