Il principio del saldo rettificato

Il principio del “saldo rettificato”ribadito dalla Corte di Cassazione nella sua Ordinanza del 16 marzo 2023, n. 7721, rappresenta un’importante svolta nell’ambito del diritto bancario, con particolare riferimento alle azioni intraprese dal correntista verso la banca, aventi ad oggetto l’accertamento di indebite imputazioni applicate dalla banca sul conto corrente a titolo di commissioni, interessi, oneri non contrattualizzati e la conseguente condanna dell’Istituto alla restituzione degli importi non dovuti, anche ai fini prescrittivi.

Negli ultimi anni si era sviluppato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale tra i sostenitori della validità del “saldo banca” e quelli, invece, del “saldo rettificato”.

Secondo i primi, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sul conto corrente bancario deve essere determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto. Il saldo da prendere in considerazione, quindi, è quello esposto dalla banca.

Secondo i sostenitori del saldo rettificato, invece, la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver calcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute, poiché se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l’estratto conto presenterà dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista.

La Corte di Cassazione, già intervenuta per sanare il contrasto con l’Ordinanza n.9141/2020, ha sposato la tesi sostenuta dai fautori del “saldo rettificato”.

La stessa, infatti, fornisce una precisa indicazione sulla modalità di calcolo necessaria per la corretta individuazione delle rimesse solutorie, ossia di quelle rimesse considerate pagamenti e, qualora ritenute indebite, suscettibili di ripetizione, ove non prescritte.

Secondo la Corte di Cassazione innanzi citata “Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il “dies a quo” della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.” 

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