Il socio che vende le quote è davvero libero dalla fideiussione bancaria?

Nelle PMI è molto frequente che i soci prestino fideiussioni personali a favore delle banche per garantire affidamenti e finanziamenti concessi alla società (artt. 1936 ss. c.c.).

Quando uno dei soci cede la propria partecipazione, si tende spesso a ritenere che con l’uscita dalla compagine sociale si esauriscano anche le responsabilità verso il sistema bancario. In realtà non è così.

La cessione della quota sociale non comporta automaticamente la liberazione dalla fideiussione.
La garanzia personale costituisce infatti un’obbligazione autonoma rispetto alla qualità di socio e rimane efficace finché il creditore non rilascia una espressa liberatoria o non accetta la sostituzione del garante.

Ne consegue che il socio uscente può continuare a rispondere per debiti della società anche per molti anni, pur non partecipando più alla gestione e non avendo alcun potere decisionale.

Per questo motivo, nelle operazioni di trasferimento di partecipazioni è fondamentale affrontare esplicitamente il tema delle garanzie personali.

Nella prassi si adottano diverse soluzioni:

  • richiesta alla banca di liberazione o sostituzione del fideiussore
  • previsione di clausole di manleva da parte del socio acquirente
  • adeguamento del prezzo di cessione in funzione del rischio fideiussorio residuo
  • pagamento differito del prezzo, collegato alla futura liberazione dalle garanzie


Una corretta regolamentazione contrattuale consente di evitare che il socio uscente resti esposto verso la banca per obbligazioni derivanti da una società alla cui gestione non partecipa più.

Nella vostra esperienza professionale, quante operazioni di cessione di quote tengono davvero conto di questo aspetto?

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