Questo Istituto si riferisce a tutte le operazioni in cui la somma mutuata è destinata al perseguimento di una finalità determinata, come l’acquisto di un bene mobile, la ristrutturazione di un immobile, o l’avviamento di un’attività commerciale. Nel contratto viene inserita di norma la “clausola di destinazione”, che indica, appunto, nel dettaglio come verrà utilizzata la somma mutuata.
Il mutuo di scopo viene inteso come un contratto consensuale, il quale non è identificabile integralmente con il mutuo previsto dall’art. 1813 c.c., proprio per la diversa funzione dello stesso ed in quanto rileva ai fini del contratto l’interesse del mutuante, in aggiunta a quello del mutuatario, rispetto al fine ultimo dell’utilizzo delle somme finanziate.
In buona sostanza, il “motivo” per il quale un soggetto si appresta a richiedere un finanziamento diventa parte del sinallagma contrattuale. E quindi, con il mutuo di scopo, differentemente da quanto avviene con il mutuo inteso in senso classico, il beneficiario si impegna, oltre alla restituzione delle somme, anche alla realizzazione dello scopo previsto con l’attuazione in concreto dell’attività programmata.
Con l’ordinanza del 5.6.2024 n. 15695 la Corte, proprio alla luce di quanto sopra precisato, ha sottolineato nuovamente la specificità dell’Istituto, evidenziandone ulteriormente la connotazione causale, identificata con la destinazione del finanziamento.
Ciò che assume maggior rilievo all’interno della pattuizione è ciò che risulta essere di interesse del mutuante, con la conseguenza che il beneficiario del finanziamento va ad assumere un’obbligazione proprio in stretta conseguenza di quel preciso interesse. Secondo questo principio, deriverebbe in via pressoché automatica la nullità del contratto in caso di inadempimento al vincolo di destinazione.
Dunque, la circostanza relativa alla impossibile realizzazione del fondamento della richiesta di finanziamento deve essere sempre ed imprescindibilmente tenuta in considerazione dal Giudice.


