La natura non decisoria della definizione accelerata del ricorso per Cassazione

Il legislatore, con il D.lgs n.149/2022, nell’ambito della c.d. riforma Cartabia, ha novellato la possibilità di definizione accelerata dei giudizi proposti innanzi alla Corte di Cassazione.

Infatti ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. “Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.”

Dunque, ancor prima che il giudizio possa entrare nel vivo, il Giudice a cui è stato affidato il ricorso, se ravvisa che il medesimo è inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, può formulare una proposta di definizione accelerata del giudizio.

La parte che ha proposto il ricorso, però, può rifiutare la proposta di definizione accelerata ed, entro 40 gg dalla comunicazione, può proporre istanza per la decisione.

In questo caso la Corte dovrà seguire l’iter procedurale di cui all’art.380 bis 1 c.p.c. fissando un’udienza in camera di consiglio e nominando un giudice relatore.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 9611 del 10.04.2024 ha evidenziato che la proposta di definizione accelerata “non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.” 

Per tali motivi, nell’ipotesi in cui il magistrato che ha proposto la definizione accelerata sia membro del Collegio giudicante o sia nominato relatore non si configura una situazione di incompatibilità agli effetti degli artt.51, comma 1, n.4, e 52 c.p.c.

Massima

 “Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art.380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs n.149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt.51, comma 1, n.4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.”  (Cass. SS.UU. n.9611 del 10.04.2024)

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