La Corte di Cassazione con la sentenza n.9418 del 9.04.2024 ribadisce il principio di impignorabilità delle polizze vita
La norma di cui all’art. 1923 c.c., in tema di assicurazione sulla vita, stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere sottoposte ad azione esecutiva.
Ciò significa che, colui che vanta un credito nei confronti dell’assicurato e/o del beneficiario della polizza, non potrà soddisfarlo sulle somme oggetto della polizza medesima.
Tale divieto posto, dunque, in pregiudizio ai creditori, secondo l’attenta analisi compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è stato costantemente giustificato in ragione della natura previdenziale attribuita, da entrambe, alle polizze vita.
La prevalente giurisprudenza, infatti, conformemente alla dottrina maggioritaria, ha affermato che l’impignorabilità e l’insequestrabilità sancite all’art.1923 c.c. mirano a tutelare, in maniera ampia, lo spirito di previdenza, che informa l’assicurazione sulla vita, ponendo al riparo dall’azione esecutiva le somme costituenti oggetto della prestazione dell’assicuratore.
Lo scopo previdenziale, che viene attuato nelle polizze vita attraverso l’accumulo di capitale, così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita, è pertanto idoneo a giustificare il sacrificio dei creditori, previsto dalla norma di cui all’art. 1923 c.c..
Sul punto era intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la Sentenza n.8271/2008, per affermare, appunto, che il divieto di cui alla norma su richiamata è posto a presidio della funzione previdenziale e di risparmio dell’assicurazione sulla vita, ritenuta dalla Cassazione una figura che tende, oramai, a porsi come “terzo pilastro” della previdenza.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Consulta, la quale, nella pronuncia n.9418/24, ha precisato che “la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età” (Cass. n.9418 del 9.04.2024).
La Corte si è pure spinta oltre, ovvero ha attribuito natura previdenziale non soltanto alle tradizionali polizze di assicurazione della vita che soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere, con immediatezza, la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana – la sopravvivenza o la premorienza -, ma, tendenzialmente, anche a quelle nelle quali l’entità della somma dovuta dall’assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato, risolvendo così, in maniera convincente, il dibattito insorto in relazione alle polizze caratterizzate da una componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), così dette “unit linked” (Cass. n.9418 del 9.04.2024).


