Tribunale di Roma sentenza n. 1829/2024

La sentenza del Tribunale di Roma n. 1829/2024 irrompe in un panorama giurisprudenziale che sembrava ormai consolidato e pacifico, secondo il quale il verbale di accertamento ispettivo, in materia di violazione di norme sulla tutela del lavoro subordinato, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione in sede giurisdizionale.

Rispetto a tale verbale dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che lo stesso costituisca il primo atto formale con il quale il soggetto ispezionato viene informato dell’avvio dell’accertamento e del suo oggetto. 

L’art. 33 della L. 183/2010 disciplina e regola il contenuto obbligatorio per la piena validità del verbale ispettivo, e quindi:

a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; 

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.

Dunque, secondo alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007),  il verbale come sopra meglio descritto, non costituiva carattere lesivo della sfera giuridica del privato, in quanto atto endoprocedimentale, con funzione premiale per il soggetto stesso e finalità di deflazione del contenzioso amministrativo. 

Sostanzialmente si dovrebbe coinvolgere l’amministrazione in un contenzioso solo quando la stessa, a conclusione del procedimento amministrativo, infliggesse la sanzione con l’ordinanza-ingiunzione. 

Solo con l’emissione del predetto provvedimento sanzionatorio, e non con il semplice verbale ispettivo, sorgerebbe l’interesse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria.

La pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva come oggetto del contendere pretese omissioni contributive, ha, al contrario, statuito che “quanto alla doglianza secondo cui non sarebbero stati indicati gli strumenti di tutela in sede giudiziale, preme osservare che l’ordinamento non contempla un espresso strumento di tutela avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, che, anzi, qualora emessa dall’Ispettorato del Lavoro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte non è autonomamente impugnabile […] Nel caso di specie, il verbale di accertamento impugnato contempla tuttavia anche pretese omissioni contributive ed è stato emesso dall’INPS e non dall’Ispettorato, sicché è ravvisabile un interesse qualificato all’impugnazione sotto forma di azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo“.

Dunque, secondo questo orientamento l’impugnabilità dei verbali di accertamento degli istituti previdenziali sarebbe confermata anche dall’art. 24, comma 3, del dcr. Lgs. n. 46/99 che prevede l’instaurazione di un giudizio di accertamento negativo avverso la pretesa contributiva dell’ente. Questi verbali infatti sono immediatamente lesivi in quanto pregiudicano in via diretta e immediata la sfera del contribuente. Non si è, quindi, in presenza di un atto endoprocedimentale, bensì di atti conclusivi, poichè l’unico seguito agli stessi è dato dall’avviso di addebito, che non è atto del procedimento accertativo, ma della diversa procedura esecutiva, infatti il verbale non determina la sanzione, che viene poi quantificata con l’ordinanza-ingiunzione, ma determina direttamente il debito contributivo nell’an e nel quantum.

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